Con Decreto Ministeriale del 5 Marzo 2008 è stata accordata la protezione transitoria alle modifiche al disciplinare di produzione della DOP riso di Baraggia Biellese e Vercellese. Le modifiche si erano rese necessarie vista l’impossibilità di accertare analiticamente in modo continuativo e concreto il parametro collosità.
Di seguito il Decreto Ministeriale:
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 5 marzo 2008 –
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», registrata con regolamento (CE) n. 982/2007 della Commissione del 21 agosto 2007.
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico rurale Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento delle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto l'art. 9 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione; Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica; Visto il Regolamento (CE) n. 982/2007 della Commissione del 21 agosto 2007, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta Riso di Baraggia Biellese e Vercellese; Vista l'istanza presentata dal Consorzio di Tutela «DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», con sede presso il Consorzio di bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, via F.lli Bandiera n. 16, 13100 Vercelli, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta Riso di Baraggia Biellese e Vercellese; Vista la nota protocollo n. 283 del 4 marzo 2008, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica; Vista l'istanza n. 27 del 5 febbraio 2008, con la quale il Consorzio di tutela «DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Riso di Baraggia Biellese e Vercellese ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta Riso di Baraggia Biellese e Vercellese in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di tutela «DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Riso di Baraggia Biellese e Vercellese, secondo le modifiche richieste dalla stessa, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda; Decreta: Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Riso di Baraggia Biellese e Vercellese che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio di tutela «DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» e trasmesso con nota n. 283 del 4 marzo 2008 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it
Art. 2. La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Riso di Baraggia Biellese e Vercellese ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
Art. 3. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 marzo 2008 Il capo dipartimento: Ambrosio