Protezione Transitoria per le modifiche al disciplinare della DOP riso di Baraggia Biellese e Vercellese.

Con Decreto Ministeriale del 5 Marzo 2008 è stata accordata la protezione transitoria alle modifiche al disciplinare di produzione della DOP riso di Baraggia Biellese e Vercellese. Le modifiche si erano rese necessarie vista l’impossibilità di accertare analiticamente in modo continuativo e concreto il parametro collosità.

Di seguito il Decreto Ministeriale:

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 5 marzo 2008 –

Protezione  transitoria  accordata  a livello nazionale alla modifica
del   disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
protetta  «Riso  di  Baraggia  Biellese e Vercellese», registrata con
regolamento (CE) n. 982/2007 della Commissione del 21 agosto 2007.

                        IL CAPO DIPARTIMENTO
            delle politiche di sviluppo economico rurale

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento  delle  dipendenze  delle  Amministrazioni
pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto   l'art.   9  del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/2006,
concernente  l'approvazione  di  una  modifica  del  disciplinare  di
produzione;
  Visto  l'art.  5,  comma 6,  del  sopra  citato Regolamento (CE) n.
510/2006  che  consente  allo  Stato  membro  di  accordare, a titolo
transitorio,  protezione  a  livello  nazionale  della  denominazione
trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  982/2007  della  Commissione  del
21 agosto  2007,  relativo  alla registrazione della denominazione di
origine protetta Riso di Baraggia Biellese e Vercellese;
  Vista  l'istanza  presentata  dal  Consorzio di Tutela «DOP Riso di
Baraggia  Biellese  e  Vercellese»,  con  sede presso il Consorzio di
bonifica  della Baraggia Biellese e Vercellese, via F.lli Bandiera n.
16,  13100  Vercelli, intesa ad ottenere la modifica della disciplina
produttiva  della  denominazione di origine protetta Riso di Baraggia
Biellese e Vercellese;
  Vista  la  nota protocollo n. 283 del 4 marzo 2008, con la quale il
Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo
che  la  modifica  di  cui  sopra  rientri nelle previsioni di cui al
citato  art.  9  del  Regolamento  (CE)  n.  510/2006,  ha notificato
all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
  Vista  l'istanza  n.  27  del  5 febbraio  2008,  con  la  quale il
Consorzio  di  tutela  «DOP  Riso di Baraggia Biellese e Vercellese»,
richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a
titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del
predetto  Regolamento  (CE)  n. 510/2006, espressamente esonerando lo
Stato  italiano,  e  per  esso  il Ministero delle politiche agricole
alimentari  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita', presente e
futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata
domanda   di   modifica   del   disciplinare   di   produzione  della
denominazione  di  origine  protetta  Riso  di  Baraggia  Biellese  e
Vercellese  ricadendo  la  stessa  sui soggetti interessati che della
protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6  del  predetto
Regolamento (CE) n. 510/2006;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine
protetta  Riso  di  Baraggia  Biellese  e  Vercellese  in  attesa che
l'organismo   comunitario   decida   sulla  domanda  di  modifica  in
argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di tutela
«DOP  Riso  di Baraggia Biellese e Vercellese» sopra citato, assicuri
la    protezione   a   titolo   transitorio   a   livello   nazionale
dell'adeguamento  del  disciplinare di produzione della denominazione
di  origine  protetta Riso di Baraggia Biellese e Vercellese, secondo
le  modifiche  richieste  dalla  stessa,  in attesa che il competente
organismo comunitario decida su detta domanda;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  a  decorrere  dalla  data  del presente decreto, ai sensi
dell'art.  5,  comma 6 del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio
del  20 marzo  2006 al disciplinare di produzione della denominazione
di  origine  protetta  Riso  di  Baraggia  Biellese  e Vercellese che
recepisce le modifiche richieste dal Consorzio di tutela «DOP Riso di
Baraggia  Biellese  e  Vercellese»  e  trasmesso  con nota n. 283 del
4 marzo  2008 all'organismo comunitario competente e consultabile nel
sito     istituzionale     di    questo    Ministero    all'indirizzo
www.politicheagricole.gov.it
                               Art. 2.
  La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale
mancata   registrazione  comunitaria  delle  modifiche  richieste  al
disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta
Riso  di  Baraggia  Biellese  e Vercellese ricade sui soggetti che si
avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
                               Art. 3.
  La  protezione  transitoria  di cui all'art. 1 cessera' a decorrere
dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda di
modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 marzo 2008
                                       Il capo dipartimento: Ambrosio

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